Un po’ di storia

Cenni sulla nascita delle Fondazioni di origine bancaria

Le Fondazioni di Origine Bancaria sono il frutto di un lungo processo di riforma del sistema bancario italiano avviato dalla Legge-delega n.218/1990 (c.d.“Legge Amato/Carli”) e dal successivo D.lgs. attuativo n. 356/90 che sono stati emanati per adeguare il sistema del nostro Paese alle direttive comunitarie con l’intento di renderlo più forte e concorrenziale, dando così inizio alla significativa fase di privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico nazionali.

Tale ristrutturazione ha incentivato la trasformazione delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte, soggetti creditizi già caratterizzati da una forte componente solidaristica, in società per azioni nelle quali è confluita, per scorporo, l’originaria attività bancaria. Questa operazione ha favorito la creazione di nuove entità individuate come Enti Conferenti dalla cui evoluzione sono derivate le odierne FOB. La normativa di riferimento di tali enti è stata a più riprese corretta e conformata al fine di definire al meglio il loro assestamento giuridico e gli scopi: la L. 461/98 (Legge Ciampi) e il successivo D.lgs. 153/99 hanno creato i presupposti, decretando la revisione della disciplina civilistica e fiscale degli enti e definendone un assetto normativo stabile. Le Fondazioni hanno quindi adeguato i propri statuti approvati dall’allora Ministero dell’Economia e delle Finanze, oggi del Tesoro, definendo la loro natura di “… persone giuridiche private senza fini di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale” (art. 2, d.lgs.153/99).

L’autonomia delle Fondazioni, l’indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni, l’autodeterminazione nel conseguire la propria missione filantropica nell’interesse generale della comunità di riferimento, sono principi fondanti perseguiti e riaffermati da provvedimenti legislativi che sarebbe complesso trattare in questa sede. Nello specifico si rimanda alla sezione relativa alla normativa consultabile sul sito dell’ACRI, l’Associazione delle Casse di Risparmio Italiane, che rappresenta e tutela gli interessi generali delle associate, coordina le loro azioni, promuove rapporti di collaborazione operativa tra le stesse ed attività di interesse comune. L’autonomia e terzietà delle Fondazioni è stata ribadita con l’adozione da parte di tutte le Associate della Carta delle Fondazioni, codice di riferimento volontario ma vincolante, guida finalizzata all’assunzione di scelte coerenti a valori comuni nel campo della governance, dell’attività istituzionale e della gestione del patrimonio. Le Fondazioni, condividendo i contenuti del documento approvato all’unanimità all’Assemblea dell’ACRI nell’aprile 2012, si sono impegnate a riesaminare i propri statuti in base ai criteri e alle linee guida concordati così da svolgere il proprio ruolo principale: erogare risorse per lo sviluppo sociale, economico e culturale del proprio territorio di appartenenza.

La Fondazione 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara nasce il 15 giugno 1992 in seguito al conferimento dell’attività creditizia alla conferitaria Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., successivamente diventata Banca Carige S.p.A e dal 28/11/2022 BPER Banca S.p.A., e rappresenta la continuazione storica dell’originaria Cassa di Risparmio di Carrara istituita con Decreto Ducale il 18 ottobre 1843.
La Fondazione è persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, la cui missione è quella di perseguire scopi di utilità sociale, promozione culturale e di essere stimolo per uno sviluppo economico sostenibile. L’attività dell’Ente si concretizza prevalentemente sul proprio territorio di riferimento, la Provincia di Massa Carrara, ed è contraddistinta dal costante impegno di investire in progetti, coerenti con i suoi valori, che contribuiscano a migliorare la qualità della vita della comunità attraverso il dialogo e la collaborazione con le istituzioni, gli enti pubblici o privati senza scopo di lucro, le associazioni non profit ed altri soggetti autorizzati. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione coloro che, oltre a rispettare il requisito fondamentale del non avere scopo di lucro, soddisfino i criteri esposti nell’art. 7 del “Regolamento delle erogazioni” predisposto dal Comitato di Indirizzo; tale documento disciplina l’attività istituzionale in ogni suo aspetto e può essere consultato così come lo statuto vigente, il documento programmatico ed i bilanci consuntivi riferiti agli anni precedenti, su questo sito nella sezione “Fondazione trasparente“.
Nella definizione del proprio assetto governativo la Fondazione rispetta il principio della separazione funzionale previsto dall’art.4 del D.Lgs. 153/1999

Nella definizione del proprio assetto governativo la Fondazione rispetta il principio della separazione funzionale previsto dall’art.4 del D.Lgs. 153/1999 attribuendo distinte e specifiche competenze agli Organi Statutari rappresentati dal Comitato di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. L’apposito regolamento interno definito dal Comitato di Indirizzo (organo di governo dell’Ente) illustra i criteri di riferimento per la loro procedura di nomina e di composizione. Il Consiglio di Amministrazione operando nei settori consentiti dalla normativa vigente e prescelti dal Comitato stesso svolge l’attività istituzionale definendo le linee di intervento all’interno del Documento Programmatico Previsionale che viene redatto secondo le indicazioni formulate dall’ organo di governo dell’Ente ed approvato annualmente entro il mese di ottobre.
Il Documento Programmatico Previsionale (DPP) pluriennale, stilato ogni tre anni, contiene in linee generali la previsione dei costi e dei ricavi del periodo di riferimento e la destinazione delle risorse che da essi provengono. Ogni anno, entro il termine stabilito dalla normativa, il DPP viene aggiornato per l’esercizio immediatamente successivo in base all’ andamento dell’attività della Fondazione verificando l’eventuale mutamento del contesto socio economico. Alcune indicazioni del documento pluriennale non possono comunque essere variate per tutto il triennio di riferimento; tra queste rientrano i settori di intervento nei quali la Fondazione intende svolgere la sua missione.
Per l’esercizio in esame, i settori d’intervento stabiliti dal documento approvato nell’ottobre 2023 (per il triennio 2024/2026) sono i seguenti:

  • Arte, attività e beni culturali
  • Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
  • Protezione e qualità ambientale
  • Educazione, Istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
  • Volontariato, filantropia e beneficenza
  • Attività sportiva
  • Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica

I primi cinque in elenco sono stati indicati dal Comitato di Indirizzo come settori “rilevanti”, ai quali la normativa impone di destinare non meno del 50% dell’avanzo di esercizio, al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria (art. 8, comma 1, lett. d) del d.lgs. 153/99).